Il comma 1 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 definisce le tre tipologie di raggruppamento

– di tipo verticale: si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale ognuno di essi realizza una categoria di lavoro (il capogruppo effettua la prevalente, i mandanti le scorporabili);

– di tipo orizzontale: si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria (ad esempio due operatori che realizzano la categoria prevalente in quota).

– di tipo misto: nell’ambito di un raggruppamento verticale i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale prendono caratteristiche sia dei raggruppamenti verticali che degli orizzontali).

L’ATI consente alle imprese di poter ampliare la propria partecipazione alle gare d’appalto, questo grazie al cumulo dei requisiti oggettivi che consente alle imprese di aumentare la propria capacita  economica e tecnico organizzativa.

L’ultravigente art. 92 del DPR 207/2010 determina le quote percentuali minime che devono essere possedute dai partecipanti al raggruppamento e così riassumibili:

DPR 207/2010 ATI REQUISITI ECONOMICO-FINAZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI
art. 92 comma 2 ORIZZONTALE mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 per cento
art. 92 comma 3 VERTICALE mandataria nella categoria prevalente; mandanti nelle categorie scorporabile

La composizione dell’ATI è generalmente immodificabile, salvo i casi espressamente disciplinati ai commi 18 e 19 dello stesso art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Vediamo un esempio di possibili assetti di raggruppamento e derivanti modi di copertura dei requisiti in caso di presenza di SIOS (OG11) per una procedura di gara in cui è richiesto come requisito economico-finanziario e tenico-organizzativo il possesso di attestazione SOA in OG1 IV e OG11 II classifica:

IPOTESI 1 IPOTESI 2 IPOTESI 3
MANDATARIA MANDANTE MANDATARIA MANDANTE MANDATARIA MANDANTE
OG1 IV OG11 II OG1 III bis
OG11 I
OG1 III
OG11 I
OG1 IV
OG11 I
OG11 I
ATI VERTICALE ATI ORIZZONTALE ATI MISTA

Nel caso invece di assenza di categoria SIOS abbiamo un’opzione in più, contenuta nel terzo periodo del comma 3 art. 92 DPR 207/2010, che prevede che “I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente”, con la sola categoria prevalente maggiorata dell’importo della scorporabile possiamo coprire tutto il requisito, prendiamo per esempio una procedura di gara in cui è richiesto come requisito economico-finanziario e tecnico-organizzativo il possesso di attestazione SOA in OG1 IV e OG3 II classifica:

IPOTESI 1 IPOTESI 2
MANDATARIA MANDANTE MANDATARIA MANDANTE
OG1 IV OG3 II OG1 III bis
OG3 I
OG1 III
OG3 I
ATI VERTICALE ATI ORIZZONTALE
IPOTESI 3 IPOTESI 4
MANDATARIA MANDANTE IMPRESA
OG1 IV
OG3 I
OG3 I OG3 IV bis
PARTECIPANTE SINGOLO
ATI MISTA DICHIARAZ SUB 100% OG3

Nel caso 4 l’appaltatore che si qualifica da solo alla procedura di gara dovrà ricorrere tuttavia a cd. subappalto necessario (o subappalto qualificatorio) per la categoria OG3, si qualifica da solo ma deve dichiarare in gara che subappalterà tale lavorazione a soggetto qualificato.

In sintesi possiamo dire che in presenza di categoria SIOS viene imposto il raggruppamento temporaneo.

23/08/2019

Arch. Paolo Capriotti

© Riproduzione riservata Capriotti Appalti Solutions