Da un articolo di di Paolo Capriotti, Appalti&Contratti del 13/7/2023
I criteri di selezione degli operatori economici per le procedure negoziate sono disciplinati dall’articolo 2 e 3 dell’Allegato II.1 del Codice degli appalti. Queste disposizioni sottolineano l’importanza che tali criteri siano obiettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, nonché in conformità ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. È fondamentale notare che l’impiego del sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale dei partecipanti è consentito solo in situazioni eccezionali.
In seguito a queste nuove regole, le stazioni appaltanti in tutta Italia stanno cercando di adeguarsi a un nuovo contesto normativo che esclude l’utilizzo diffuso del sorteggio, precedente prassi consolidata. Questo cambiamento mira a favorire la selezione di operatori economici di elevata qualità, ma comporta anche una maggiore discrezionalità e una dilatazione dei tempi necessari per effettuare le valutazioni richieste.
Parallelamente alla scelta degli operatori economici, si riscontra un crescente interesse per l’applicazione del criterio di prossimità, che è stato ampiamente discusso anche nell’articolo “Oltre la territorialità: l’esordio del criterio di prossimità nel nuovo codice”. Tale criterio deriva dai principi di aggiudicazione stabiliti nel nuovo Codice degli appalti (articolo 108, comma 7), richiedendo l’inclusione di criteri premiali nei bandi di gara allo scopo di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e promuovere l’affidamento degli appalti a operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento.
La Delibera ANAC n. 1026 del 25.11.2020 ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’applicazione del criterio di prossimità nella selezione degli operatori economici nelle procedure negoziate. Secondo tale delibera, il criterio di prossimità deve essere dimostrato come una minima idoneità operativa dell’impresa nell’ambito territoriale di riferimento. Ciò implica che non si fa riferimento alla mera distanza tra la sede legale o operativa dell’impresa e il luogo di esecuzione dei lavori, ma alla capacità effettiva dell’impresa di intervenire in quel territorio attraverso la propria organizzazione.
Al fine di garantire una corretta applicazione del criterio e prevenire situazioni censurabili, è fondamentale evitare il ricorso a illogicità o sproporzioni. Pertanto, la valutazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate dovrebbe basarsi sulla dimostrazione concreta dell’organizzazione aziendale, andando oltre la semplice verifica della presenza di una sede operativa e legale nel territorio di riferimento. Inoltre, tale valutazione dovrebbe essere effettuata tenendo conto della condizione al momento effettivo dell’avvio dei lavori e non in modo prematuro durante la fase di partecipazione alla procedura.
Dato che l’organizzazione aziendale non può essere adeguatamente rappresentata da un singolo documento comprovante, l’impresa deve essere chiamata a dimostrare la propria capacità di intervenire rappresentando le soluzioni logistiche e di supply chain che intende adottare nell’esecuzione dell’appalto, offrendo così una visione chiara delle modalità con cui si propone di operare.
Le imprese locali che dimostrano una presenza operativa effettiva nel territorio di riferimento potrebbero beneficiare di un vantaggio competitivo, che discende da una conoscenza degli scenari, ma ciò non esclude la possibilità per le imprese esterne di partecipare alla procedura, purché dimostrino una reale operatività. In questo modo, si promuove la partecipazione equa e si favorisce l’ingresso di nuovi attori nel mercato, mantenendo comunque un’attenzione alla capacità effettiva di svolgere le attività richieste.
In conclusione, nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, l’impiego del criterio di prossimità riveste un’importanza fondamentale. Questo criterio consente di favorire l’accesso alle microimprese locali, promuovendo una gestione più efficiente degli appalti, un minor impatto ambientale e una ricaduta economica locale.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la valutazione dell’idoneità operativa non può essere semplificata con automatismi, ma richiede una valutazione accurata e specifica che potrebbe comportare un maggiore impegno procedurale. Al fine di semplificare tale valutazione e ridurre la complessità del processo decisionale, potrebbe essere opportuno studiare un’analisi multicriterio o degli indicatori semplificati che agevolino la valutazione e favoriscano una selezione equa e trasparente degli operatori economici. Nonostante questo, l’onere aggiuntivo è sicuramente affrontabile considerando i significativi benefici che si otterranno durante la fase di esecuzione.
Collegati