La Certificazione SOA è un’Attestazione di qualificazione per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. L’Art. 84. del Codice prevede infatti che “i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC”.

La Certificazione SOA è l’attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici e lavori privati di ricostruzione post sisma, di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.

Gli appalti pubblici e quelli di ricostruzione privata post sisma sono equiparati in questo caso in quanto l’intervento finanziario pubblico per la ricostruzione conduce lo stesso intervento in ambito pubblicistico, per la verità la questione non è così ben definita in quanto in contrasto all’apparente chiarezza della scrittura della norma un TAR non ha voluto esprimersi su tal materia in passato, rigettando per mancanza di competenza. Per qualcuno non è del tutto chiaro poi se si possa usufruire dell’avvalimento in ambito di ricostruzione privata. A parere dello scrivente, per esperimenti fatti sui vari uffici di ricostruzione, non dovrebbe esserci alcun tipo di problema restando i limiti classici di impiego dell’istituto contenuti nel codice (limite assoluto SOA culturali, limite parziale SOA SIOS).

La SOA è quindi la Certificazione che qualifica l’impresa a partecipare agli appalti pubblici in categorie di opere e classifiche di importo, entrambe commisurate alle capacità ed all’esperienza che l’azienda ha dimostrato all’Organismo di Attestazione.

In particolare, le categorie di opere riguardano opere di carattere generale e opere specializzate che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10 novembre 2016, n. 248 (vigenza da gennaio 2017) hanno avuto le seguenti modifiche.

Nel merito, il provvedimento conferma l’impianto del sistema di qualificazione introdotto con il decreto 47/2014 che aveva ridotto in modo significativo il numero delle opere super-specialistiche a qualificazione obbligatoria. Con una novità su tutte: l’aggiunta di ulteriori due categorie (barriere paramassi OS12-B e strutture in legno, OS32) che fanno salire a 15 il numero delle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico.

Per queste categorie (OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32) non e’ ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Inoltre il subappalto è ammesso solo fino al 30% della categoria specialistica (articolo 105, comma 5) e «non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Da notare che, come chiarito dallo stesso provvedimento (articolo 1, comma 2) , la quota di subappalto relativa all’assegnazione delle opere superspecialistiche non è computato «ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del codice».

Inoltre, il Decreto MIT n. 248 individua alcuni requisiti di specializzazione, tra cui:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria.

Le classifiche di importo restano invariate e sono 10:
I) fino a euro 258.000
II) fino a euro 516.000
III) fino a euro 1.033.000
III bis) fino a euro 1.500.000
IV) fino a euro 2.582.000
IV bis) fino a euro 3.500.000
V) fino a euro 5.165.000
VI) fino a euro 10.329.000
VII) fino a euro 15.494.000
VIII) oltre euro 15.494.000

Ciascuna classifica abilita l’impresa in possesso di Certificazione SOA a concorrere ad appalti di importi pari alla classifica accresciuta di un quinto (+20%).

Per ottenere la Certificazione SOA in classifiche di importo maggiori della II (oltre i 516.000,00 euro) è sempre obbligatorio disporre di un Sistema di Qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001).

In base alla normativa vigente, gli Organismi di Attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l’impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria Qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi sistemi informativi, banche dati, Enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.

Quindi, sull’onda delle vigenti leggi, ogni impresa appartenente al settore delle costruzioni che desideri concorrere a bandi di gara indetti dalle amministrazioni pubbliche ai fini di appaltare lavori (pubblici o di ricostruzione post sisma anche privata) di importi maggiori di € 150.000,00, è obbligato ad ottenere la Certificazione SOA.

Pur esistendo molti soggetti autorizzati ad emettere la Certificazione SOA (Organismi di Attestazione), data la materia ostica e delicata, è preferibile avvalersi di un consulente esperto e qualificato che possa effettuare una verifica preventiva della sussistenza di tutti i requisiti necessari alla Certificazione.

NB: con li decreto correttivo del Codice Appalti, in uscita per Aprile 2017, l’esperienza pregressa dell’impresa, ai fini dell’attestazione sarà desumibile dagli ultimi 10 anni di attività e non 5 come previsto dal vigente regime. Detto in altre parole sarà possibile ottenere delle attestazione che fino a ieri non potevamo avere per mancanza di esperienza nel settore. Attendiamo in tal proposito la stesura definitiva del correttivo.

Per ogni verifica preliminare di ottenimento della SOA, per assistenza commerciale e tecnica per eventuali transizioni della SOA per operazioni societarie, per consulenza su avvalimento, per acquisizione di rami di azienda e relativo certificato SOA, restiamo a disposizione.

Per conoscere quante aziende certificate ci sono nella tua regione visita il sito: http://www.attestazione.net/ditte_certificate_soa/

Arch. Paolo Capriotti

11/03/2017

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